Antiriciclaggio: il gioco, i numeri e le nuove disposizioni

ECONOMIA – Il mondo del gioco d’azzardo nell’ultimo periodo ha affrontato cambiamenti significativi.

Moltissimi nuovi player sono entrati in questo mercato in continua espansione. A questo proposito, infatti sono nate normative europee a tutela del settore e dei cittadini.

QUALCHE NUMERO SU ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI

Nel 2019 la UIF ha ricevuto 105.789 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 7,9% rispetto al precedente anno, e di queste 6.470, pari al 6,1% del totale, sono arrivate da parte dei prestatori di servizi di gioco.

Gli importi delle operazioni segnalate hanno superato i 49 miliardi di euro, Nel secondo semestre l’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 55.328 segnalazioni e ha adottato 21 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 8,2 milioni di euro. (Fonte  AGIMEG).

LE NUOVE CLASSIFICAZIONI

L’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha creato 3 specifiche categorie:

1.      operatori di gioco on line che offrono giochi, con vincite in denaro, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, quali i casino online;

2.      gli operatori di gioco su rete fisica che offrono giochi, con vincite in denaro, anche attraverso distributori ed esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati;

3.      i soggetti che gestiscono case da gioco (i casinò)

 

Il novellato d.lgs. n. 231/2007, negli articoli dal 52-54 del decreto AML ci illustra obblighi e doveri degli esercenti in entrambi per ogni categoria.

·         l’onere, per i concessionari, di implementare misure adeguate per limitare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che affliggono la rete di distributori terzi di cui i concessionari stessi si avvalgono – art. 52.

·         L’articolo 53, d’altro canto, propone una netta separazione tra gioco fisico e gioco a distanza.

o    Gioco fisico: la regolamentazione prevede che siano gli esercenti e i distributori ad assolvere gli obblighi di identificazione della clientela e di conservazione. Come già citato in precedenza, l’obbligo di identificazione appena descritto sussiste nel caso in cui un giocatore effettui una giocata di importo pari o superiore ai 2.000€ – a prescindere dal numero di scommesse effettuate per giungere a tale importo e qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Con giocate di questo ammontare, inoltre, l’analogo obbligo deve essere rispettato anche dai gestori delle case da gioco. Diverso, invece, il discorso per i giochi attraverso videolotteries: in questo caso gli adempimenti devono essere rispettati per ogni ticket emesso al di sopra dei 500€. I dati registrati relativamente all’operazione e al cliente sono inviati al concessionario entro 10 giorni.

o    Gioco online: gli operatori, in questo caso, effettuano le attività di identificazione e verifica ogniqualvolta un nuovo giocatore apre o modifica un conto di gioco – nominativo come da definizione enunciata in precedenza. Inoltre, sarà possibile per i giocatori ricaricare suddetti conti solamente attraverso mezzi di pagamento che garantiscano tracciabilità. 

DIFFERENZE TRA MACCHINETTE E SITI ON LINE

Va però sottolineata una differenza sostanziale in termini di sorveglianza delle pratiche da parte degli operatori, una differenza che crea un ampio divario tra giochi fisici e giochi on line: “in linea teorica, tali apparecchiature (fisiche ndr) offrono la possibilità di conferire apparente legittimazione a somme di denaro contante di origine ignota, garantendone la trasformazione in ticket al portatore, a loro volta liquidabili mediante bonifici o assegni circolari”.

Se col gaming in rete c’è il pericolo di furto d’identità, diminuiscono tuttavia le possibilità di gestire denaro di origine ignota. In pratica se una persona si collega a un casino online, c’è meno probabilità che il denaro non sia tracciabile, garantendo quindi la possibilità di risalirne alla provenienza e seguirne le tracce, in caso di necessità.

 

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