Gli ascensori per disabili, fra dimensionamento e detrazioni IRPEF

SOCIALE – Le barriere architettoniche rappresentano un problema ancora piuttosto diffuso all’interno dei contesti residenziali del nostro paese, sebbene risalgano a oltre 25 anni fa la Legge n.13/1989 e il relativo decreto attuativo D.M. n.236/1989 contenenti disposizioni per favorire, negli edifici privati, il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

I cittadini che desiderano intervenire per ovviare alle problematiche di accessibilità degli edifici non sono però lasciati soli: attualmente sono in vigore incentivi economici che permettono di ridurre in modo significativo il costo degli interventi. Stiamo parlando dell’IVA ad aliquota agevolata, ma soprattutto delle detrazioni IRPEF del 50% per la realizzazione di ascensori per disabili.

In base all’attuale legge di bilancio, nell’ambito di interventi di ristrutturazione a carico di edifici già esistenti i privati cittadini hanno la facoltà di portare in detrazione le spese relative all’installazione di nuovi impianti per la mobilità dei disabili, per un importo massimo pari a 96 mila euro. Così facendo, sarà possibile usufruire di sgravi pari al 50% che verranno corrisposti, nei dieci anni successivi, in rate di eguale importo sotto forma di detrazioni in sede IRPEF.

Si tratta di un’occasione davvero conveniente dal punto di vista economico, poiché il committente dei lavori a conti fatti spenderà solamente la metà per l’installazione di un impianto elevatore per disabili.

Per la progettazione e l’esecuzione dei lavori è necessario affidarsi a un’azienda ascensoristica specializzata che sia in grado di individuare l’impianto di trasporto verticale maggiormente adatto a ogni singolo contesto abitativo, sia in termini di funzionalità che di estetica e, naturalmente, di dimensioni.

A quest’ultimo proposito la legge stabilisce che, negli edifici residenziali già esistenti, gli ascensori per disabili debbano avere una cabina di dimensioni minime pari a 80 cm di larghezza per 120 cm di profondità; la porta deve avere una luce netta minima di 80 cm mentre, nella zona antistante l’ascensore, deve essere presente una piattaforma di almeno 140 x 140 cm tale da consentire la manovra agevole delle carrozzine.

Grazie agli incentivi gli ostacoli all’installazione di ascensori per disabili vengono notevolmente ridotti, e lo sono ancor di più se si considera che una sentenza della Cassazione ha stabilito che i condòmini non possono opporsi alla realizzazione di un nuovo impianto adducendo motivazioni di natura estetica o architettonica: i diritti dei disabili, infatti, vengono prima di tutto, e con essi anche quelli delle persone con difficoltà a muoversi a causa di anzianità o patologie. La strada per superare le barriere architettoniche in condomini ed edifici residenziali è dunque meno in salita di quel che si pensa.

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