Interruzione volontaria di gravidanza: quando si può fare e i rischi connessi

SALUTE E BENESSERE –  In Italia l'interruzione volontaria di gravidanza è disciplinata dalla legge n. 194 del 1978, la quale, regolando i casi in cui si può fare ricorso a tale pratica, pone dei limiti temporali, nonché fissa una serie di requisiti.

Entro 90 giorni dal concepimento

Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, la donna può decidere, entro e non oltre  novanta giorni dal concepimento, di interrompere la gestazione, rivolgendosi ad un consultorio pubblico, ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata, o ad un medico di sua fiducia. Ratio della norma, è quella di tutelare la donna nei casi in cui il parto o la maternità possano comportare seri pericoli per la sua salute psicofisica, e ciò, come recita l'articolo in questione, "in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito".

Oltre i 90 giorni dal concepimento

All'art. 6 della legge, invece, viene stabilito quando si può far ricorso alla pratica dopo i 90 giorni. Nello specifico, quando il medico accerta, che la gravidanza potrebbe comportare un pericolo grave per la vita della donna, o, nei casi di malformazioni o anomalie del nascituro, queste siano tali, da generare pericolo per la salute fisica o psichica della stessa, la legge permette l'aborto anche una volta trascorsi tre mesi dal concepimento.  Si veda, pertanto, come in tali casi i parametri siano molto più stringenti e come gli stessi debbano essere oggetto di una interpretazione restrittiva. Ed infatti, il diritto di ricorrere all'interruzione di gravidanza dopo 90 giorni dal concepimento, costituisce eccezione alla regola generale, e quindi potrà essere legittima solo nei casi espressamente previsti dall'art. 6 della legge 194 del 1978. Si veda che, in tali casi non è sufficiente la libera scelta della gestante ai fini dell'interruzione, ma risulta imprescindibile il parere di uno specialista che attesti le condizioni della donna e il rischio che può derivare dalla continuazione della gravidanza. Le condizioni patologiche della madre, per cui viene solitamente praticato l'aborto dopo i 90 giorni, sono: gravi malattie cardiovascolari e renali, alcuni tipi di tumori. Differentemente, le condizioni del feto che possono indurre i medici all'aborto terapeutico, comprendono i disordini cromosomici e metabolici, le malformazioni e i difetti neurologici.

L'erosione del diritto all'aborto

Quanto detto si inserisce in un discorso molto più ampio sull'aborto, che riguarda anche le ragioni che stanno alla base della legge: ed infatti, come precisato all'art. 1, questa non è stata introdotta come strumento per controllare le nascite, ma per tutelare diritti costituzionalmente garantiti.

Nonostante esista, da decenni, una precisa regolamentazione della materia, nonostante il Parlamento Europeo si sia pronunciato sul tema, definendo l'aborto "un diritto fondamentale delle donne sul proprio corpo", ad oggi, per una donna, interrompere una gravidanza può diventare una situazione tormentata.

Ed invero, da sempre, questo argomento è stato al centro di accesi dibattiti provenienti dal mondo della medicina, della religione, dell'etica e dell'opinione pubblica.

Occorre senz'altro menzionare poi, i medici obiettori di coscienza i quali, in quanto tali, possono non procedere all'intervento, dietro preventiva e revocabile dichiarazione (così come previsto e garantito dall'art. 9 della legge sull'aborto).

C'è chi ha affermato che dichiarasi obiettori di coscienza stia diventando "una scorciatoia per lavarsene le mani", come una sorta di alibi, e ciò a causa di vari fattori che concorrono tutti nella medesima direzione.

Si veda infatti, come, la pratica dell'interruzione di gravidanza sia piuttosto semplice, e quindi non stimolante dal punto di vista tecnico; inoltre, è una procedura non gratificante sotto l'aspetto monetario, e che, comunque, nel 2019 continua ad essere definita come "sporca".

Insomma, sembra che sotto le spoglie di un obiettore di coscienza, spesso si possa celare una semplice mal disposizione nei confronti di questa pratica. Basti pensare che, in Italia, circa il 70% dei medici sono obiettori.

La Cassazione, forse per arginare questa tendenza, è intervenuta sul tema, e ciò a proposito dell'aborto praticato mediante somministrazione farmacologica.

La Corte, ha stabilito l'impossibilità di sollevare obiezione di coscienza nella fase di espulsione dell'embrione. Infatti, questa rappresenta un'attività di assistenza successiva rispetto all'intervento di interruzione di gravidanza e quindi non coperta dal diritto di cui all'art. 9 della legge 194 del 1978.

Ma vediamo, nello specifico, quali sono le modalità attraverso le quali procedere ad una interruzione.

Come abortire?

Esistono due modi per interrompere la gravidanza, lasciati entrambi (alla sussistenza dei requisiti temporali che ci accingiamo ad esaminare) alla scelta discrezionale della donna: l'aborto medico o farmacologico, e l'aborto strumentale, cioè mediante intervento chirurgico.

L'interruzione farmacologica

Possibile in Italia dal 2009, l'aborto medico può essere effettuato entro 49 giorni dal concepimento. Ed infatti, in seguito a tale periodo, aumentano i rischi di insuccesso della pratica, anche in termini di complicazioni per la salute della paziente. Detto ciò, risulta, sicuramente, una pratica meno invasiva dell'intervento chirurgico, a cui, tuttavia non si può ricorrere in caso di allergie o di ipersensibilità verso una o più componenti del farmaco.

E' un intervento assolutamente diverso dalla somministrazione della "pillola del giorno dopo", in quanto questa agisce prima che l'embrione sia fecondato, e per questo si cataloga tra i metodi contraccettivi e non tra le modalità oggetto di esame.

Attraverso la somministrazione di due specifiche pillole per abortire, assunte a distanza di alcune ore l'una dall'altra, si provoca un blocco nello sviluppo embrionale con conseguente distacco del feto dall'utero e sua espulsione.

Quali i rischi connessi?

I rischi connessi a questo tipo di interruzione sono collegati agli effetti collaterali del farmaco, quali tachicardia momentanea, eritema cutaneo, disturbi intestinali, forti crampi ed altri effetti che non sono generalmente considerati gravi.

Ed invero, nella maggior parte dei casi, le conseguenze in termini di effetti di un aborto medico, sono dei dolori simili a quelli di una brutta mestruazione.

Per quanto riguarda, invece, i rischi connessi all'azione del farmaco in sé, quello che può capitare sono eventi emorragici, ed è questo uno dei motivi per cui la paziente è tenuta in osservazione per diverse ore in seguito al trattamento.

Tuttavia, in caso di febbre prolungata, sanguinamento eccessivo, o dolore resistente ai farmaci, si consiglia di informare il medico.

Interruzione chirurgica

Rappresenta l'unica modalità di aborto a partire dal 50esimo giorno dal concepimento.

La paziente è sottoposta, in anestesia generale, in sedazione o in anestesia locale, ad un intervento chirurgico di rimozione del feto.

Le procedure possibili sono due: prima delle 15 settimane di gravidanza, per aspirazione, tramite l'inserimento di un tubo nell'utero e di norma sotto sedazione, dopo le 15 settimane di gravidanza, per dilatazione ed evacuazione. In questo caso, in anestesia generale o in sedazione, la cervice viene dilatata e in seguito viene inserito il forcipe, un apposito strumento atto a rimuovere il tessuto gravidico.

Quali i rischi connessi?

Anche in questo caso, possono essere avvertiti dolori simili a quelli di una intensa mestruazione, quali crampi, disturbi intestinali, sanguinamento.

Tuttavia, arriva il momento di rivolgersi al medico se: i sanguinamenti sono abbondanti, i crampi addominali si fanno intensi, si presentano segni o sintomi simili ai dolori in gravidanza, quindi nausea e tensione mammaria.

Effetti sulla fertilità

Risulta importante precisare, che, un'interruzione volontaria di gravidanza, non riduce, in alcun modo, le probabilità di una nuova gestazione, anzi, fin dal giorno dopo l'intervento si può rimanere incinta.

Quello che può succedere, tuttavia in caso di ripetuti aborti chirurgici, e comunque di rado, è un indebolimento della cervice e quindi problemi per successive gravidanze.

In generale, si rammenta che, se il procedimento di aborto vine applicato a regola d'arte, l'insorgenza di complicazioni è molto bassa. Diversamente, un aborto non propriamente eseguito, può provocare infezioni, che a loro volta possono portare all'infertilità e, nei casi più gravi, alla morte.

Possibili conseguenze psicologiche

La depressione, i sensi di colpa ed inadeguatezza, la psicosi, sono stati che in alcuni casi possono insorgere in seguito ad una interruzione volontaria di gravidanza. Solitamente, variano di intensità e nel loro numero, in base all'educazione ricevuta, al contesto sociale, alla maturità e allo stato psicologico della donna.

Puoi approfondire gli argomenti di gravidanza ponendo delle domande ai nostri ginecologi on line.

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